Lavoro e Statuto regionale

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18-11-2009 | 12:58
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di Maria Luisa Ferraro

Il comma 1 dell’art. 6 dello Statuto della Regione Campania recita: “Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo”. Leggi tutto »

Compartecipazione socio-sanitaria, ecco le nostre proposte

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18-11-2009 | 12:49
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di Federico Minutillo*

Al presidente della Giunta Regionale, on. Antonio Bassolino, Assessore regionale al Bilancio,
Prof. Mariano D’Antonio, p.c. Assessore regionale alle politiche sociali, prof.ssa Alfonsina De Felice,
Assessore regionale alla Sanità, prof. Mario Santangelo, Consiglieri regionali

Egregio Presidente Bassolino
Egregio Assessore D’Antonio,

Le associazioni firmatarie si sono riunite per discutere della nuova proposta di regolamento per la “Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini affetti da demenza”.

Premesso che la problematica è complessa e richiede secondo noi un approfondimento maggiore rispetto a tematiche delicatissime, le cui decisioni ricadranno sul territorio per i prossimi anni, prima di analizzare i punti del documento di cui sopra riteniamo utile e propedeutico ribadire, sintetizzando, alcuni concetti essenziali:

1. Le prestazioni di degenza presso residenze sanitarie assistenziali per soggetti affetti da gravi disabilità e non autosufficienti nonché soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti rientrano fra i cosiddetti, livelli essenziali di assistenza (LEA), come da legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), articolo 1 e 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, allegato 1. Si tratta di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria [...] caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” (decreto legislativo n. 502 del 1992):

“Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unita’ sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali” (art.3 comma 1 DPCM 2001).

Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita’ della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilita’ o disabilita’ conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Tali prestazioni devono essere, pertanto, considerati come percorso di cura e quindi a totale carico del SSN e sottratti a compartecipazione,così come previsto anche dall’ art. 13 L.R. 8/2003.
Le uniche prestazioni che prevedono una compartecipazione da parte dell’utente sono quelle inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza e stabilite dall’art. 3 comma 2 DPCM 2001:

“Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita’ o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l’inserimento sociale di soggetti affetti da disabilita’ o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente”.

A tal proposito, per maggior esemplificazione riportiamo qui di seguito, la Tabella A del DPCM 2001, con la quale si ricorda come vengono ripartite le quote di compartecipazione per le Persone oggetto del documento, laddove esistenti, tra S.S.N e Comune …”fatta salva,la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale” – 100% a carico dei Comuni l’aiuto domestico e familiare

Disabili 1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica L. 23/12/1978, . n.833 art.26
Provvedimento 7/5/1998: linee guida del Ministero della Sanità per l’attività di riabilitazione 100% SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsività minimale.
100% SSN l’accoglienza in strutture terapeutiche di minori affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico.
” 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell’inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia L. 5/2/1992, n.104
L. 21/5/1998, n. 162
Leggi regionali 100% SSN le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica
70% SSN e 30% a carico dei Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale) l’assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali. 40% SSN – 60% Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale)l’assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente.100% a carico dei Comuni l’assistenza sociale, scolastica ed educativa e i programmi di inserimento sociale e lavorativo.

Anziani
e persone non auto-sufficienti con patologie cronico-degenerative 1. Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità del 31/3/1994
L. 11/3/1988, n.67
L. 451/1998
D.L.vo n. 229/1999
DPR 23/7/1998: Piano Sanitario 1998/2000
Leggi e Piani regionali 100% SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazini ad elevata integrazione nella fase estensiva.
Nelle forme di lungoassistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo complessivo a carico del SSN, con riferimento ai costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso di standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per l’assistenza tutelare e alberghiera,il restante 50% del costo complessivo a carico del Comune (fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale).
” 2. Assistenza domiciliare integrata P.O Anziani 100% SSN le prestazioni a domicilio di medicina generale e specialistica, di assistenza infermieristica e di riabilitazione
50% SSN e 50% Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale) l’assistenza tutelare.
100% a carico dei Comuni l’aiuto domestico e familiare

2. “L’assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
Le prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento assistenziale, nonché la sua durata.
L’intensità assistenziale e’ stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, cosi’ definite:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l’autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
La complessità dell’intervento e’ determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato. (DPCM 2001Art. 2 comma 1,2,4,5)
A questo punto è d’obbligo porre alla Vs attenzione un’altra questione che è quella relativa all’esiguo numero di p.l. .in strutture residenziali e semiresidenziali previste anche dal P.S.R. in rapporto al reale fabbisogno. ed al limite posto all’art. 15 della L. 8/2003 che non prevede ad alcun titolo anziani valutati non autosufficienti parzialmente o totalmente presso strutture identificate nella tipologia di case protette – Chiediamo pertanto la modifica all’art. di cui sopra che darebbe la possibilità di una risposta piu ampia a tutti quei cittadini non autosufficienti che necessitano di prestazioni prevalentemente sociali e prevedendo alcune modifiche ed integrazioni anche alla proposta del regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 in attesa di approvazione del Consiglio Regionale – Anche su tale documento intendiamo apportare il ns contributo

Ciò premesso, nello specifico del documento da Voi presentato concordiamo che

non appare data in capo alla Regione la funzione di regolamentare nel dettaglio la compartecipazione alla spesa, ma onde evitare iniquità e disparità di trattamento tra cittadini di Comuni diversi proponiamo che il regolamento regionale debba contenere dei principi saldi e criteri generali a cui ogni Comune, indipendentemente dalla propria autonomia, debba attenersi per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti::

1. escludere il computo dei redditi dei parenti per la determinazione della quota in compartecipazione dell’utente
2. calcolare il solo reddito individuale dei beneficiari dei servizi così come previsto dalla normativa ( D. lgs 109/1998 e D.lgs 130/00 ) la quale, appunto, dispone che l’eventuale compartecipazione alla quota del 50% che spetta al Comune, deve essere proporzionato al reddito personale e calcolato solo sui redditi dell’assistito. Detta compartecipazione, peraltro, deve essere tale da conservare una somma di Euro 220 da utilizzare per le piccole spese quotidiane a favore dell’assistito stesso
3. l’Ente Locale, nel valutare la situazione economica dell’utente, non può e non deve prendere in considerazione le provvidenze economiche assistenziali (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno di assistenza, pensione d’inabilit�
4. Vanno definiti per ogni servizio le prestazioni minime oltre le quali si può chiedere la compartecipazione al costo dei servizi e solo per redditi superiori a 20.000 euro. In tal caso si potrà prevedere ad es. una compartecipazione di:
3.00 Euro all’ora max, per l’assistenza domiciliare per almeno tre ore al giorno…
5. Si può prevedere per l’indennità d’accompagnamento, senza calcolarla nel computo del reddito, un passaggio automatico alla struttura qualora il ricovero superi i 30 gg
6. la pubblica amministrazione deve coinvolgere le Associazioni delle persone con disabilità prima di assumere le decisioni che li riguardano

Infine
Prevedere per le famiglie che si fanno direttamente carico di soggetti affetti da demenza senile, e/o da altre patologie cronico degenerative per periodi di lunga assistenza domiciliare appropriata e verificata, da parte dei servizi competenti un contributo a titolo di compenso, per il lavoro assistenziale svolto, pari ad almeno 500,00 Euro al mese.
Tale somma a titolo di compenso spetterà anche in caso di presenza di una assistente familiare privata, ove questa sia regolarmente dichiarata ed assicurata

Napoli 17.11.2009

*Le associazioni firmatarie:

Federhand-Onlus/FISH Campania, Unione italiana Ciechi, Ente nazionale sordi Consiglio regionale della Campania, Associazione Tutti a scuola onlus, Associazione Genitori per la tutela dell’handicap, Associazione Andare oltre, Associazione Sollievo, Associazione Nuovi orizzonti, Associazione Diamoci la mano, Associazione Superabile, Lega per i diritti degli handicappati, Associazione Campana Idrocefala e Spina Bifida, Associazione Italiana Malati Alzheimer, Cittadinanzattiva Campania onlus Assemblea Territoriale Napoli Centro.

Senza riabilitazione lo Stato spende di più

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18-11-2009 | 11:58
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di Bruna Contessa

Sono la mamma di un bambino disabile che dal 17 di questo mese rimarrà senza fisioterapia domiciliare a causa della chiusura del centro Serapide di Pozzuoli dovuta alla mancanza di fondi necessari per questo tipo di attività sanitaria. Leggi tutto »

Riabilitazione negata, prendete provvedimenti

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18-11-2009 | 11:53
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di Vincenzina Petrone

Sono la moglie di una persona che ha avuto un ictus. Dopo un odissea vissuta al Cardarelli, quattro giorni in barella in corridoio, ringraziando Dio mio marito ne è uscito vivo. Ora mi vedo negata la riabilitazione perchè i centri chiudono. Leggi tutto »

Disabili, di chi ci possiamo fidare?

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18-11-2009 | 11:46
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di Loredana Iovine

Signori miei, politici, giornalisti, lettori, vorrei soffermarmi sulla parola “speranza”. Quella che consente a noi napoletani di sopravvivere. O che ci fa cittadini di un’Italia che sembra divisa tra nord e sud. Leggi tutto »

Stato di calamità per le strade di Napoli

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18-11-2009 | 11:28
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di Paolo Brescia

Perchè si parla solo di Casamicciola che ha prodotto solo un morto ed è stato decretato lo stato di calamità stanziando 1 milione di euro, mentre le strade di Napoli fanno molte più vittime all’anno e soprattutto feriti gravissimi? Leggi tutto »

La locomotiva campana

A.B.
13-11-2009 | 19:15
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Oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inaugurato il nuovo tratto dell’alta velocità tra Gricignano e Napoli, che da domenica 13 dicembre ridurrà ulteriormente la distanza tra Roma e la nostra città a un’ora e 10 minuti, con 40 treni al giorno. Questo permetterà di collegare anche Napoli a Milano in meno di 4 ore e mezza attraverso una vera e propria “metropolitana veloce d’Italia”.Si tratta di un salto di qualità nel nostro sistema dei trasporti. Il Presidente Napolitano, infatti, ha giustamente sottolineato che questo risultato, raggiunto dalle Fs e dalle istituzioni campane, “merita di essere valorizzato perché va nella direzione opposta” rispetto ai problemi che pure ci sono nelle nostre terre, ma che spesso sono le uniche cose ad essere rappresentate.

Con Gricignano, si completa inoltre l’alta velocità Roma-Napoli che, nel 2005, fu la prima tratta italiana a entrare in esercizio.

Un servizio esteso nel 2008 a Salerno (con la linea “a monte del Vesuvio”), consentendo in seguito di effettuare corse dirette tra Napoli e Salerno in appena 35-40 minuti (sistema NA-SA).

Insieme al Presidente Napolitano abbiamo effettuato un sopralluogo ai cantieri della stazione di Napoli centrale, i cui lavori finiranno la prossima primavera e forniranno nuove strutture e servizi ai viaggiatori.

Le prossime tappe dell’alta velocità in Campania saranno le attivazioni delle due ulteriori stazioni, ossia Napoli-Afragola e Vesuvio Est.

Tutte e 3 le stazioni della Tav sono direttamente collegate alla metropolitana regionale della Campania con nodi di interscambio.

Grazie ai nuovi binari, tutti i treni nazionali sono stati trasferiti dalla vecchia linea, che ora è interamente disponibile per la metropolitana.

In particolare, il “passante” Gianturco-Pozzuoli è tutto dedicato alla linea 2 della metropolitana di Napoli, che dall’anno prossimo potrà contare su una frequenza più regolare dei treni, fino a raggiungere una corsa ogni 6 minuti nelle ore di punta.

Io, mamma di una bambina disabile…

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12-11-2009 | 12:27
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di Flora Pelliccia

Carissimo signor Bassolino, penso che non sono l’unica mamma che vi scrive, ma lei può fare qualcosa per tutti questi bambini che non frequenteranno più i centri riabilitativi solo perchè non ci sono più fondi. Leggi tutto »

Chi guida la regione non dev’essere una mammola

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12-11-2009 | 12:19
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di Francesco Di Marzo

Caro Presidente, non ho il piacere di conoscerti personalmente e non ti ho votato alla prima tua elezione a Sindaco di Napoli. Ciò perchè mi indispettiva che venisse eletto un campano e non un napoletano verace. Poi, successivamente, ho sempre dato il mio voto a te sopratutto per i meriti che acquisivi nella conduzione della città e poi della regione, nonchè per l’abilità con la quale ti difendevi da mille inevitabili infondate accuse. Leggi tutto »

Le “ultimissime” da Scalfarotto

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12-11-2009 | 12:05
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di Lino D’Antonio

Non vorrei essere del tutto deluso dal nuovo corso del Partito Democratico, così come accaduto nel passato recente. Ove, troppo spesso, l’incredulo cittadino di fede progressista, ha assistito all’incontenibile e pubblica voglia suicida di molti tra i maggiori esponenti del partito. Nel mentre, sotto la novella gestione di Bersani, si avverte un flebile afflato di speranza, ci pensa lo Scalfarotto di turno a farci ripiombare nel più buio pessimismo. Leggi tutto »

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